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Mancata risposta all'interpello Farmacie, cosa succede?

Aggiornamento: 1 ott 2023

Febbraio mese di interpelli!


Nel Lazio è in corso l'8° interpello con la 1a FASE della scelta delle sedi alla data del 18 Febbraio e della 2a FASE Accettazione Sede con scadenza 14 Marzo.


Mancata risposta all'interpello Farmacie, cosa succede?
Mancata risposta all'interpello Farmacie, cosa succede?

Nel Veneto la 1a Fase per le 33 sedi disponibili è scaduto il 18 Febbraio, mentre la 2a FASE è in corso sino al 15° esimo giorno a decorrere dal 24 Febbraio 2022.


Attenzione che "L'omessa risposta all'interpello comporta l'esclusione dal concorso."


Quindi il mancato controllo della PEC o la mancata accettazione comporterà una automatica esclusione dal Concorso, con buona pace per tutti coloro che avrebbero voluto "accettare" la sede ma dopo quasi un decennio di attesa hanno perduto "colposamente" della chance.


Mancata risposta all'interpello Farmacie, cosa succede?


Quali conseguenze?


Abbiamo già detto della "sanzione" sulla esclusione alla procedura concorsuale, rimane però aperta un'altra questione ancor piu' delicata, cosa accade se ad aver "perduto" la possibilità di accettazione sia stato il referente di una candidatura fatta in modo associato?


In tali casi è configurabile una responsabilità dell'associato referente che in modo imprudente non abbia controllato la PEC di riferimento ed abbia quindi omesso ogni dovuto controllo della fase concorsuale.


A ciò si aggiunga della possibilità di una responsabilità per "omessa informazione" circa lo svolgimento della procedura concorsuale, nel senso che l'associato - che ha delegato le attività al referente - manterrebbe un diritto ad essere informato circa l'andamento del concorso.


Mancata risposta all'interpello Farmacie, cosa succede?


In tali ipotesi quindi sarebbe configurabile una responsabilità da "perdita di chance", o ancora peggio una violazione degli obblighi nascenti da un contratto di mandato, appunto, un mandato tra Associato Referente ed Associato semplice.


Ricordiamo però che la responsabilità del mandatario è attenuta nei casi in cui tale attività sia stata espletata "gratuitamente".


Se ti interessa l'argomento, contattaci!



Avv. Aldo Lucarelli

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