Si se occorre soddisfare i bisogni della popolazione anziana, anche alla campagna vaccinale contro il Covid-19, dalla combinata applicazione tra la legge regionale e la legge nazionale.
Questo il quesito risolto di recente dalla giurisprudenza, quindi, è possibile istituire un dispensario farmaceutico a causa di una contingenza specifica per una determinata popolazione, o per un determinato servizio.
Nel caso di specie quindi oltre al dispensario farmaceutico è accluso un centro vaccinale per l'emergenza Covid 19.
In via preliminare va esclusa la competenza del Consiglio Comunale in materia di revisione della pianificazione delle sedi farmaceutiche e, a maggior ragione, di istituzione dei dispensari e dal fatto che quest’ultimo è l’organo di indirizzo politico-amministrativo comunale, in quanto tra i programmi sono da ricomprendere solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell’ente locale, e non anche ogni altra attività pianificatoria quale è l’attività di mera ricognizione degli abitanti su un dato territorio e conseguente distribuzione e allocazione delle sedi farmaceutiche o dei dispensari, sulla quale il Comune è chiamato a svolgere una funzione meramente gestionale, seppure di lato indirizzo politico-amministrativo, priva di qualsiasi connotazione di natura programmatica e previsionale; ne consegue che, trattandosi di attività gestionale con pianificazione di mero dettaglio, la competenza ben può essere attribuita all’organo giuntale. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 marzo 2017; TAR Campania Napoli, Sez. V, 2 maggio 2022 n.).