Analizziamo la vicenda derivante dall'aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, norma aggiornata nel 2017 che ha dato vita ad un “sussulto” legale ed ha richiesto l'intervento del Tar Lazio.
Con decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2017 “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”, pubblicato sulla G.U. n.250, Serie generale del 25-10-2017, il Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha adeguato le tariffe vigenti alle fluttuazioni dei costi di produzione e alle prestazioni offerte.
Il decreto prevede, per i farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo e integrale, sia per uso umano che veterinari, un nuovo metodo di determinazione del prezzo che tiene conto, come riportato dall’articolo 3, del costo delle sostanze, dei costi di preparazione, del costo dei recipienti e di eventuali supplementi relativi all’impiego di sostanze particolari, nonché della professionalità dei farmacisti.
Più precisamente, per determinare il prezzo di vendita il farmacista dovrà considerare il prezzo di acquisto delle sostanze, i costi della preparazione incrementati del 40%, l’eventuale supplemento di 2,50 euro per preparazioni pericolose, stupefacenti o doping e, infine, il costo del recipiente.
Il decreto stabilisce che non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”, anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato. Se la sostanza non è in elenco, il prezzo (al netto dell’iva) è quello al quale ha acquistato il farmacista, che dovrà conservarne prova documentale.
Questo il testo della norma.
Ma quale è la normativa di riferimento sul prezzo dei farmaci?
- Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”:
art. 37: “I farmacisti hanno l'obbligo di annotare: a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato; b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali: 1° la data della spedizione; 2° l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta; 3° la dose di somministrazione; 4° il prezzo praticato