top of page

FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

Assistenza legale in Diritto Farmaceutico

centinaia di casi svolti consultabili nel blog

chiedi assistenza legale ed esponi il tuo caso a

Studio Legale Angelini Lucarelli

Via Monte Velino 133 Avezzano (AQ)

© Copyright

Farmacie e la lotta contro Trasferimenti strategici.

Tema sempre accesso e dibattuto quello della dislocazione sul territorio comunale delle Farmacie, soprattutto dopo l'insediamento delle numerose nuove sedi post Concorso Straordinario Farmacie.



Accade sovente che le “vecchie” sedi, ovvero le Farmacie già esistenti sul territorio stiano procedendo, o abbiano proceduto negli ultimi anni a chiedere trasferimenti dal Centro storico disabitato alla periferia piu' collegata, o dalla periferia oggi disabitata verso zone di nuova vita demografica.


Risulta poi avviato altresì un processo di capillarità del servizio che ha spinto i Comuni di medi piccole dimensioni a chiedere nuove farmacie su base straordinaria topografica, articolo 104 T.U., in quelle zone poco fornite ma che sarebbero escluse dalla geografia Farmaceutica a causa della mancanza del rapporto Popolazione/Sedi, di cui al D.L. 1/12 e del parametro dei 3.300 abitanti.



Ecco quindi che si sta assistendo ad un vero e proprio fenomeno “migratorio” delle sedi di farmacie, spinto ed alimentato come effetto collaterale proprio dalle nuove sedi del Concorso, il tutto alla vigilia di un nuovo concorso che porterà a termine la concretizzazione delle sedi oggi previste ma non ancora assegnate.


Sulla competenza del Comune abbiamo già discusso a lungo, così come sono stati piu' volte analizzati i valori resi in tal tema dall'Ordine dei Farmacisti e dalla ASL.


E' stato anche già piu' volte affrontato il tema della discrezionalità comunale, censurabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di evidente irrazionalità, ove quindi il potere amministrativo venga utilizzato in modo arbitrario senza dar peso al percorso logico giuridico seguito.


Con la recente pronuncia del Giudice Amministrativo Romano assistiamo ad un nuovo potere esercitato dalla dalla Giustizia amministrativa, infatti nella pronuncia di Luglio il Comune, responsabile di aver autorizzato un trasferimento di farmacia, a scapito di una precedente “zonizzazione” di sedi, e quindi a discapito delle Farmacie già insediate, è stato giudicato soccombente rispetto alle censure avviate da un farmacista insediato che si vedeva modificata la propria “zona di competenza”, centro storico, a seguito di un trasferimento autorizzato.


Ed infatti dall’esame complessivo della delibera comunale impugnata e della nuova “pianta organica” ad essa allegata, sarebbe emerso, anche “graficamente”, come vi sia un’inscindibile connessione tra la nuova zonizzazione e l’istanza di trasferimento della preesistente farmacia, trasferimento che, sebbene non ancora avvenuto, viene “favorevolmente” valutato nella delibera comunale …

Ecco quindi che a seguito del trasferimento della Farmacia dalla periferia al Centro Storico risulterebbe che un’area, precedentemente di pertinenza della Farmacia di vecchia istituzione, sia stata assegnata alla “trasferenda” farmacia.


Quest’ultima, una volta trasferitasi in connessione con la nuova zonizzazione, si troverebbe a ridosso di altre farmacie nella zona centro-occidentale, così replicando, in assenza di ulteriori e specifici elementi giustificativi di una tale ponderazione comunale …. che non si giustifica lo spostamento, sic et simpliciter, di un’area di pertinenza da una farmacia ad un’altra, come invece risulta essere accaduto nel caso di specie, non risultando esplicitati ulteriori e specifici motivi a fondamento della delibera adottata.


Sui confini delle farmacie, leggi qui.

ree


Ecco quindi che il Comune è stato ritenuto “perdente” nei confronti del Farmacista del Centro Storico,


facendo salva la riedizione del potere amministrativo, nei termini del dedotto sviamento dallo scopo di assicurare l’equa distribuzione del servizio farmaceutico.

Rimane sempre saldo il diritto del Farmacista al trasferimento della sede, tuttavia oggi assistiamo a nuovi terreni di scontro, prima limitati alle sole distanze, urbane o extra comunali, oggi invece maggiormente incentrati sulla "zonizzazione", stante una maggiore capillarità del servizio.





In Conclusione, la novità della recente pronuncia sta nel nuovo bilanciamento del poteri. Non sempre il Comune quindi nella propria discrezionalità politico amministrativa potrà nascondersi dietro i pareri ASL ed Ordine, (Leggi Qui il valore dei Pareri) oltre che dietro a stereotipate frasi amministrative, ma dovrà valutare effettivamente l'equa distribuzione del servizio, prima di avviare una revisione in pejus della pianta organica comunale, o autorizzare trasferimenti che – seppur spinti dall'interesse economico del Farmacista che si trasferisce – non vadano a ledere precedenti “zonizzazioni” a discapito dell'equa distribuzione del servizio farmaceutico.

Commenti


Diritto Farmaceutico

il mondo legale on line della Farmacia e dei  Farmacisti

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto. Possono contenere opinioni dell'autore

Modulo di iscrizione

Il tuo modulo è stato inviato!

Avv. Aldo Lucarelli  Via Monte Velino 133, Avezzano (AQ) p.iva 01724970668

086321520 - 3392366541

  • Facebook

©2022 di Farma Diritto. Creato con Wix.com

bottom of page