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  • Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia ed impresa familiare

Non di rado ci viene rappresentata la domanda relativa ai diritti del familiare di titolare di farmacia che gestisca la farmacia nella forma dell'impresa familiare.


Sin da subito precisiamo che le norme in tema di impresa familiare sono essenzialmente due, una di carattere civilistico che ne delinea i tratti a livello di gestione (art. 230 bis cc) e l'altra di carattere fiscale, ovvero l'art. 5 del Tuir.


L'impresa familiare per la maggiore giurisprudenza è considerata impresa individuale, ove quindi permane per l'attività ordinaria la gestione del singolo. Non si tratta quindi di società. La Corte di Cassazione, ha chiarito nella sentenza 1553/20 che ai fini della partecipazione in un’impresa familiare non è richiesta una continuità di presenza in azienda, tuttavia è necessaria una continuità dell’apporto da parte del familiare, va anche precisato che l'impresa familiare è volta a coprire ambiti di lavoro che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione ed a confinare in un’area limitata il lavoro familiare gratuito.


Ora, come già evidenziato l'impresa familiare è, comunque, un'impresa individuale e, di conseguenza, si applica la disciplina ordinaria dell'impresa individuale, salvo le specifiche norme dirette a regolamentare e tutelare il lavoro dei familiari nell'impresa e nella famiglia.


Farmacia ed impresa familiare


La disciplina dell'impresa familiare ha un valore per quel che sono i rapporti interni tra l'imprenditore e i familiari partecipanti, diversamente per i terzi esterni la disciplina è quella relativa ad un imprenditore individuale. Ecco quindi che la caratteristica dell'impresa familiare è quella di tutelare il lavoro dei familiari, ed infatti usualmente i redditi prodotti e corrisposti al familiare seguono la dizione di “Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa”.


Farmacia ed impresa familiare, quali sono i diritti dei familiari non titolari?


Considerando che l art. 230-bis c. c. dispone che le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa, ne deriva che la gestione ordinaria compete esclusivamente al singolo titolare dell'impresa, non siamo quindi in una società a maggioranza né all'interno di un consiglio di amministrazione, bensì nell'alveo dell'imprenditore individuale.


Tuttavia visto invece che ai fini fiscali l'art. 5 del TUIR prevede che "I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare.."


Farmacia ed impresa familiare
Farmacia ed impresa familiare

Farmacia ed impresa familiare


E' possibile richiedere al titolare dell'impresa una rendicontazione “straordinaria” per ciò che attiene agli utili conseguiti ed agli incrementi aziendali, dai quali deriva l'apporto verso il familiare, oltre al diritto al mantenimento.


E' infatti elemento chiave dell'impresa familiare – riconosciuta – la partecipazione agli utili che per il testo unico delle imposte sui redditi sono imputabili al 49% in favore dei familiari fermo restando che la Cassazione ha chiarito che in caso di accertamento risponde sempre e solo il singolo imprenditore.


E' altresì possibile ai sensi dell'art. 230 co. 4, la liquidazione infatti l'art. 230 prevede espressamente che il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di..” familiari" ..ma può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate,in difetto di accordo, dal giudice.


Farmacia ed impresa familiare


Quindi il familiare non avrà un potere di gestione ma un, seppur residuale, ruolo per quanto attiene alla gestione degli utili ed alla liquidazione della propria posizione in farmacia, attenzione non in relazione ai conferimenti (inesistenti) bensì alla quota di utili ed incrementi a sé spettanti in relazione alla posizione e lavoro nell'impresa familiare, che sarà onerato a provare in fase di liquidazione.




Avv. Aldo Lucarelli

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