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Come ben noto la revisione della pianta organica costituisce un atto amministrativo generale di carattere organizzativo municipale, in cui il Comune gode di ampia libertà. Ma quali sono i diritti del singolo farmacisti? e come risolvere i problemi derivanti dalla pratica quotidiana, come nel caso di trasferimenti, e/o mancanza di locali idonei? Vediamolo!
La revisione della pianta organica disposta dal Comune costituisce applicazione doverosa dell’art. 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27 (di conversione, con mod., del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1), in materia di “liberalizzazione e concorrenza”, che ha sul punto modificato la fondamentale legge 2 aprile 1968 n. 475 recante: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, prevedendo: 1) che il numero delle autorizzazioni «è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti»; 2) che il numero di farmacie in ciascun comune sia «sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica».
Di tale presupposto normativo deriva una discrezionalità del Comune, ma fino a quale limite?
La giurisprudenza amministrativa ha piu' volte chiarito che la revisione della pianta organica costituisce atto generale di pianificazione (funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale) per la sua valenza programmatoria, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale (Cons. St., sez. III, 25 luglio 2022) 6515).
Inoltre, la rideterminazione della pianta organica delle farmacie costituisce atto per il quale l'autorità competente dispone di un'ampia discrezionalità amministrativa, che dev’esser immune da illogicità o palese irragionevolezza o contraddittorietà (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2022 n. 430; Cons. St., sez. III, 8 giugno 2021 n. 4374; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2021 n. 37; T.A.R. Campania, sez. V, 7 maggio 2021 n. 3060) e che è sufficiente segua criteri ispiratori generali (T.A.R. Umbria, sez. I, 12 aprile 2021; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020), non occorrendo quindi una analitica motivazione (T.A.R. Lazio, sez. II, 28 ottobre 2020 e Tar Puglia 2023).