Farmacie vinte a concorso: la caccia ai locali idonei e lo scudo contro i ricorsi dei concorrenti
- Avv Aldo Lucarelli
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Il problema della reperibilità dei locali
L'assegnazione di una sede farmaceutica a seguito di concorso rappresenta il traguardo di un lungo percorso, ma spesso l'inizio di una nuova complessa sfida burocratica e logistica: la ricerca di locali idonei all'apertura.
Cosa succede se l'assegnatario non riesce a trovare un immobile conforme ai requisiti di legge entro i termini previsti?
La giurisprudenza amministrativa è netta: la mancanza dei locali della farmacia vinta non comporta l'automatica decadenza dell’assegnazione a patto che sussistano precise attività istruttorie volte a certificare l'assenza di locali idonei e, soprattutto, che non vi sia inerzia da parte del titolare del diritto.
Il concetto di "inerzia" dell'assegnatario nel diritto amministrativo
Nel contesto del diritto farmaceutico e amministrativo, il termine "inerzia" non indica una generica pigrizia, ma l'assenza di atti formali volti a superare l'ostacolo. Per evitare la decadenza, il farmacista deve dimostrare di essersi attivato concretamente attraverso la presentazione di istanze e interlocuzioni documentate con la Pubblica Amministrazione, volte a sopperire alle necessità operative per adempiere agli obblighi di apertura ordinati dai decreti dirigenziali delle Regioni.
Le attività poste in essere dai titolari del diritto segnano lo spartiacque definitivo tra il diritto a ottenere l'apertura e la legittimità del Comune o dei controinteressati di censurare l'assenza dei requisiti.
Il potere del Comune di ridefinire i confini della sede
Un importante salvagente per l'assegnatario in difficoltà arriva dai poteri di pianificazione del territorio del Comune. Come chiarito dal TAR Palermo (sentenza n. 2576/23), in caso di assoluta e oggettiva impossibilità di reperire un locale idoneo nella sede come originariamente perimetrata, il Comune è ipso facto legittimato a rivedere i confini territoriali della sede onde consentire l’apertura della nuova farmacia, ancorché in una posizione meno periferica.
La decisione di rimodulare i confini, alla luce dell’acclarata impossibilità di garantire la presenza di un esercizio farmaceutico nella periferia precedentemente delimitata, assicura di per sé l'interesse pubblico a una migliore accessibilità del servizio da parte della cittadinanza. Questo principio prevale anche rispetto alle esigenze degli abitanti delle poche case sparse in periferia, i quali dovrebbero comunque spostarsi verso il centro per accudire alle normali attività quotidiane.

Lo "scudo" contro le istanze di decadenza dei concorrenti.
Non è raro che i farmacisti titolari delle sedi confinanti presentino "istanze di decadenza" o ricorsi contro l'assegnatario che non abbia aperto nei tempi. Spesso la tesi dei controinteressati si basa sul fatto che la sede assegnata dovrebbe essere soppressa perché soprannumeraria rispetto alla popolazione attualmente residente (secondo il parametro di una sede ogni 3.300 abitanti ex art. 1, L. 475/1968, e l'assorbimento graduale previsto dall'art. 380 del R.D. 1265/1934).
Tuttavia, la decadenza per mancata apertura nel termine del bando richiede sempre un accertamento in concreto sull’impossibilità di trovare locali disponibili.
A conferma di ciò, il TAR Palermo, con la sentenza n. 3542 del 19 dicembre 2024 nell’accogliere un’azione avverso il silenzio tenuto dall’amministrazione nel provvedere sulla richiesta di decadenza di una farmacia, ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale dei concorrenti. Questo perché residuano ampi margini di discrezionalità valutativa in capo all’Amministrazione, la quale deve compiere ulteriori adempimenti istruttori per verificare l’effettiva *imputabilità* dell’inerzia in capo al farmacista controinteressato nella ricerca del nuovo locale.
Ispezione ASP/Asl, È un adempimento preventivo o successivo?
Un ulteriore terreno di scontro riguarda la tempistica dell'ispezione dell'Azienda Sanitaria (ASP). I farmacisti concorrenti spesso impugnano le autorizzazioni all'apertura rilasciate *prima* dell'ispezione prevista dall'art. 111 del T.U. delle leggi sanitarie.
A risolvere definitivamente la questione è intervenuta la sentenza del TAR Palermo n. 1051/2026. I giudici, applicando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato n. 424/1989 e TAR Venezia n. 104/2011), hanno chiarito che l’ispezione della Asl sull’idoneità dei locali non è prevista come adempimento preventivo, ma successivo al rilascio dell’autorizzazione.
Il combinato disposto delle norme di riferimento (art. 111 R.D. 1265/1934, art. 20 R.D. 1706/1938 e artt. 9, 10 e 11 D.P.R. 1275/1971) prevede infatti che l'ispezione debba essere effettuata dopo che sia intervenuta l'accettazione dell'interessato e dopo l'esaurimento degli adempimenti burocratici.
Le nostre conclusioni
La difesa del diritto all'apertura di una farmacia vinta a concorso risiede nella tempestività dell'azione amministrativa del farmacista e nella corretta interlocuzione con gli enti locali.
Avv. Aldo Lucarelli
Diritto per la Farmacia





















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