top of page
© Copyright

Farmacisti Enpaf e contributi minimi in caso di non occupazione

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) è l'ente previdenziale obbligatorio per tutti i farmacisti iscritti all'Albo professionale.


Questo significa che, indipendentemente dalla loro situazione lavorativa (dipendenti, autonomi, disoccupati), i farmacisti iscritti all'Ordine sono tenuti a versare i contributi all'ENPAF.

Nel titolo abbiamo usato la parola non occupazione per distinguerla dalla disoccupazione in quanto ci sono soggetti che non sono occupati per scelta (periodo di vita) mentre altro sono disoccupati in quanto non trovano lavoro. Parliamo quindi di tutti coloro che indipendentemente dalla volontarietà non lavorano come farmacisti.


Ecco i punti chiave sui contributi ENPAF obbligatori e la disoccupazione del farmacista:


Contributi ENPAF Obbligatori:

* Obbligatorietà: L'iscrizione e il pagamento dei contributi all'ENPAF sono obbligatori per tutti i farmacisti iscritti all'Ordine provinciale, in base all'art. 21 del D.L.C.P.S. 233/1946.



* Contributo Forfettario e Non Frazionabile: Il contributo è forfettario, ovvero non legato al reddito, e non frazionabile. Anche un solo giorno di iscrizione all'Ente in un anno solare comporta l'obbligo di versare l'intera contribuzione.


* Tipologie di Contributo:

* Contributo Intero: L'importo varia annualmente (nel 2024 era di € 5.316,00).


* Contributo Ridotto: L'ENPAF prevede diverse percentuali di riduzione del contributo, che possono arrivare fino all'85% (con un versamento pari al 15% del contributo intero), 50% o 33,33%.


Queste riduzioni sono disponibili per specifiche categorie, tra cui:


* Farmacisti dipendenti che esercitano l'attività professionale.

* Disoccupati temporanei e involontari.

* Non esercenti attività professionale.

* Pensionati ENPAF non esercenti attività professionale.

* Contributo di Solidarietà: Per i disoccupati temporanei e involontari (per un massimo di 5 anni) è previsto un contributo di solidarietà pari all'1% del contributo intero vigente nell'anno. Superato questo periodo, se lo stato di disoccupazione permane, si ha diritto alla riduzione massima del 50%. Per i farmacisti dipendenti con ulteriore previdenza obbligatoria, il contributo di solidarietà è del 3%.


* Scadenze di Pagamento: Le scadenze per il pagamento dei contributi ENPAF sono generalmente il 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto (per chi versa unicamente il contributo di solidarietà, la scadenza è unica al 30 giugno).


* Richiesta di Riduzione: La domanda di riduzione contributiva o di versamento del contributo di solidarietà deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce il contributo. Per poter beneficiare della riduzione, la condizione (ad esempio, disoccupazione) deve persistere per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione nell'arco dell'anno solare.


Farmacisti Enpaf e contributi minimi in caso di non occupazione
Farmacisti Enpaf e contributi minimi in caso di non occupazione

Disoccupazione del Farmacista e ENPAF:


* Certificazione della Disoccupazione: Per accedere alle riduzioni contributive in caso di disoccupazione, lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal Centro per l'Impiego, a seguito della presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).


* Durata della Riduzione per Disoccupazione: Un farmacista può ottenere la riduzione per disoccupazione per un periodo massimo complessivo di 5 anni.


* Indennità di Disoccupazione ENPAF: L'ENPAF eroga un contributo a favore degli iscritti che si trovano in condizione di disoccupazione per almeno 6 mesi continuativi.

* Beneficiari: Iscritti con almeno 40 anni di età e 5 anni di anzianità assicurativa.


* Misura e Modalità di Erogazione: Il contributo è commisurato all'importo massimo della NASpI e può essere riconosciuto per un massimo di 3 volte, con un intervallo non inferiore a 12 mesi. Se lo stato di disoccupazione permane e l'iscritto ha almeno 50 anni di età e 15 anni di iscrizione e contribuzione, può essere erogato un ulteriore contributo di € 3.000,00 (per un massimo di 2 volte).


* NASpI: I farmacisti dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria a seguito di licenziamento possono richiedere la NASpI all'INPS, a condizione che abbiano versato contributi nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. L'ENPAF può integrare o fornire supporto in aggiunta a questa prestazione.


Enpaf e concorsi farmacisti

Ai fini dei concorsi ci viene chiesto se la posizione ENPAF abbia una incidenza o dei risvolti pratici. La risposta é negativa a meno che non venga richiesta nel bando l’attestazione e di regolarità contributiva. Si deve sottolineare che alcuni concorsi tuttavia inseriscono limiti di età per poter partecipare ad esempio il non aver compiuto i 65 anni di età.



È importante consultare direttamente il sito ufficiale dell'ENPAF (www.enpaf.it) o l'Ordine dei Farmacisti di riferimento per le informazioni più aggiornate e per scaricare la modulistica necessaria per le richieste di riduzione contributiva o di indennità.



Diritto Farmaceutico per i Farmacisti

Avv Aldo Lucarelli

Comentários


bottom of page