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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacista sospeso e chiusura farmacia.


Farmacisti: la sospensione dall'albo può comportare la chiusura della farmacia.


É questo l'assunto che si ricava a seguito di un quesito di un nostro lettore che ci chiedeva quale relazione vi fosse tra sospensione disciplinare e sospensione dell'autorizzazione.


É possibile evitare la sospensione dell'autorizzazione della Farmacia con la sostituzione del direttore titolare sospeso dall'albo?


Per rispondere a tali domande riportiamo stralci di giurisprudenza sul punto.


Anticipiamo la risposta: con la sospensione disciplinare si rischia la sospensione dell'autorizzazione.

Vediamo perché.



Il fondamento normativo del provvedimento di sospensione della autorizzazione è costituito dall’art. 12 della legge n. 475/1968, in combinato disposto con l’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990.

L’art. 12 cit. detta la disciplina sul


“trasferimento della titolarità della farmacia” e si afferma in particolare che “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente”.


Sul presupposto pacifico che la conduzione della farmacia può essere svolta soltanto dal professionista iscritto all’Albo professionale dei Farmacisti, l’art. 12 cit. prevede che il trasferimento della titolarità della farmacia può avvenire soltanto in favore di cui è già in possesso del requisito professionale dell’iscrizione all’Albo.

Inoltre l’art. 14 prevede che “La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico”.

Non può porsi in dubbio che l’iscrizione all’Albo costituisca un presupposto soggettivo abilitante all’esercizio dell’attività di farmacista e quindi all’ottenimento, oltre che al mantenimento, del titolo autorizzatorio allo svolgimento dell’esercizio farmaceutico.



Laddove l’iscrizione all’Albo viene meno nel corso del rapporto, la conseguenza non può che essere la decadenza dell’autorizzazione che è stata rilasciata (anche) sulla base di quel presupposto obiettivo, a prescindere dal momento temporale in cui si verificata la nomina del sostituto responsabile della direzione della farmacia.


È vero che l’art. 12 cit. non prevede in via espressa, come afferma la ricorrente, che la sospensione dell’Albo professionale comporta anche la sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio della farmacia e la chiusura della sede dove si svolge l’attività farmaceutica.


Tuttavia, tale lacuna normativa non è di ostacolo all’adozione della misura della sospensione del titolo autorizzatario giustificata sulla base della sospensione dall’Albo professionale.


Difatti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990, l’amministrazione titolare del potere amministrativo può adottare “provvedimenti cautelari” ossia provvedimenti volti ad anticipare gli effetti del provvedimento nominato e tipico qualora ragioni di interesse pubblico non consentano di attendere la conclusione del procedimento volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento finale.




Per il ruolo che l’iscrizione all’Albo svolge nell’economia del procedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia, la temporanea inefficacia dell’iscrizione dell’Albo costituisce certamente circostanza idonea a giustificare la misura amministrativa della sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica propedeutica all’adozione di un eventuale atto di decadenza all’esercizio dell’attività farmaceutica, i cui effetti sono destinati peraltro a cessare con il venir meno del presupposto che l’ha determinata ossia la sospensione provvisoria dall’Albo.


La conclusione circa la sospensione dell'autorizzazione non risulta inficia neppure alla luce della disciplina dell’art. 129 del r.d. n. 1265/1934, che riguarda la diversa fattispecie in cui, in caso “di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale”, spetta al Prefetto adottare “i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza”.





Ecco quindi che i due provvedimenti quello di sospensione dall'albo da parte dell'ordine e quello di sospensione dell'autorizzazione sono correlati e andrebbero impugnati entrambi onde evitare che gli effetti del primo (sospensione dall'albo) facciano scattare gli effetti del secondo (sospensione dell'autorizzazione).

Tale fattispecie l'abbiamo già affrontata in altra fattispecie relativa ai provvedimenti discoliplinari degli Ordini Professionali, provvedimenti complessi che hanno risvolti inaspettati.


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