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Farmacista sospeso e chiusura farmacia.


Farmacisti: la sospensione dall'albo può comportare la chiusura della farmacia.


É questo l'assunto che si ricava a seguito di un quesito di un nostro lettore che ci chiedeva quale relazione vi fosse tra sospensione disciplinare e sospensione dell'autorizzazione.


É possibile evitare la sospensione dell'autorizzazione della Farmacia con la sostituzione del direttore titolare sospeso dall'albo?


Per rispondere a tali domande riportiamo stralci di giurisprudenza sul punto.


Anticipiamo la risposta: con la sospensione disciplinare si rischia la sospensione dell'autorizzazione.

Vediamo perché.



Il fondamento normativo del provvedimento di sospensione della autorizzazione è costituito dall’art. 12 della legge n. 475/1968, in combinato disposto con l’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990.

L’art. 12 cit. detta la disciplina sul


“trasferimento della titolarità della farmacia” e si afferma in particolare che “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente”.


Sul presupposto pacifico che la conduzione della farmacia può essere svolta soltanto dal professionista iscritto all’Albo professionale dei Farmacisti, l’art. 12 cit. prevede che il trasferimento della titolarità della farmacia può avvenire soltanto in favore di cui è già in possesso del requisito professionale dell’iscrizione all’Albo.

Inoltre l’art. 14 prevede che “La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna c