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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Concorso Farmacie, il decesso, e le conseguenze sul concorso per l'associazione e per l'erede.


Puo' la Regione ricalcolare il punteggio della associazione in caso di morte di uno degli associati?


Puo' la Regione retrocedere la candidatura ove sopraggiunga la morte di uno degli associati?


Quali obblighi gravano sul referente dell'associazione di candidati farmacisti in caso di morte di uno degli associati che abbia partecipato al concorso?


Sono l'erede dell'associato scomparso, quali sono i miei diritti?


Per rispondere a questa serie di domande ripercorriamo la normativa sul tema, ove invece non hai tempo di leggere, giungi alle conclusioni e clicca qui per andare in fondo all'articolo.


Sulla base dell’art. 11, del d. l. n. 1/2012,  è stato disposto di "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico" (cfr. sulle previsioni dell'art. 11, Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085). 


In particolare per l’accesso alla titolarità delle farmacie, il comma 7 del suddetto art. 11 prevede che: “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità” (termine decennale, poi ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, per effetto della riforma del 2017.


Il concorso straordinario come disciplinato dal predetto art. 11 è caratterizzato dalla specificità della normativa che regola la fattispecie e dalla eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell'ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti (cfr. Cons. Stato).


Tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. I vincitori del concorso straordinario che hanno partecipato in gestione associata devono infatti garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria.


Il suddetto principio è stato ribadito anche dall'Adunanza Plenaria 2020 che, in particolare, ha rilevato che "la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (...) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni.


Ed inoltre l’A.Plen. ha precisato che "I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l'art. 11, comma 7, del D.L. n. 1 del 2012, "sommando i titoli posseduti" e la loro partecipazione associata al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione" (....) associata della sede agognata"


Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall'Adunanza Plenaria e dalla richiamata giurisprudenza, la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni.


È, dunque, dalla previsione normativa in argomento e all’interpretazione della giurisprudenza richiamata discende la non ammissibilità del subentro dell’erede, soggetto estraneo all’associazione, e del mantenimento del punteggio dell’associato deceduto.


La stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamata ha precisato che «i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell'esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall'art. 7 comma 1, della L. n. 362 del 1991, che consenta l'esercizio in forma collettiva dell'attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni”, derivandone necessariamente una gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione cumulando i titoli personali per almeno tre anni.


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Secondo il criterio di interpretazione logica dell’art. 11, comma 7 più volte richiamato - ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacitàè necessaria oltre la posizione di idonei derivante dalla graduatoria, anche l’assegnazione della farmacia all’associazione nella compagine partecipante alla procedura.



In base alla predetta norma nella procedura concorsuale dopo l’assegnazione della farmacia, la titolarità della stessa farmacia assegnata è condizionata dal vincolo della gestione associata su base paritaria degli associati concorrenti.

Conclusioni


Alla luce di quanto espresso, SI, la Regione potrà rimodulare il punteggio, sottraendo quello dell'associato defunto, e quindi procedere ad una retrocessione nella graduatoria, che ove fosse stata composta da soli due associati, sarà calcolata dopo il decesso quale candidatura singola, e cio' nel presupposto che il concorso prevede la sommatoria dei punteggi per i titoli degli associati.


Tale assunto è valido fino all'autorizzazione della sede, infatti una volta aperta la sede, opererà il discrimen previsto dall'art. 11 co. 7 ultimo capoverso DL 1/12, che fa salvi i diritti in caso di premorienza, nell'assunto però di aver ottenuto l'autorizzazione.


In tale ipotesi quindi si farà strada anche la posizione di un eventuale erede chiamato in successione per la quota del defunto co-titolare di farmacia.


Ecco spiegata la differenza tra co-assegnatario e co-titolare!





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