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Farmacia e gestione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, SRL e CdA.

Oggi ci occupiamo di un tema caldo, dopo l'arrivo della riforma 124 del 2017 che ha permesso l'ingresso del modello societario all'interno del mondo "individuale" della farmacia dapprima governato dalla sola persona fisica.


Oggi è possibile infatti che una società, ed in particolare una srl, gestisca una farmaciia. E' solo il caso di ricordare che il noto parere 69 del 2018 del Consiglio di Stato ha eletto la Srl ordinaria a categoria privilegiata della gestione della farmacia in forma societaria.


Ed è anche oggi possibile che una SRL detenga il 20% delle farmacie della regione, sempre secondo la normativa vigente.


E quindi, in caso di SRL che gestisca la farmacia, o le farmacie, come si organizza la gestione societaria?


Abbiamo già focalizzato l'attenzione della differenza tra la Direzione della Farmacia e l'amministrazione, oggi binomio spesso che NON si incontra sopratutto in quelle realtà ove il Titolare effettivo non gestisca in senso proprio la farmacia, che rimane quindi affidata ad un responsabile Direttore di sede, il quale sarà chiamato ad una presenza costante, incompatibile con contratti part time..


E quindi tornado alla gestione possiamo quindi dire che in tema societario la SRL che gestisce la farmacia potrà avere un Consiglio di Amministrazione, chiamato a dirigere il lato imprenditoriale dell'attività.


Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è infatti l’organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa. Il consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione del lato aziendale, avrà infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare il lato business dell'attività farmacia.


Il CdA è composto dai consiglieri ed è guidato dal suo presidente. La definizione del numero degli amministratori (art. 2383 Codice Civile), se non è stabilita dall’atto costitutivo, spetta all’assemblea che ne stabilisce anche la retribuzione. Gli amministratori restano in carica per tre anni. Salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente.