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Farmacia, la chiusura non autorizzata comporta la decadenza dall'autorizzazione.


Cosa accade ad una Farmacia che per vicende personali sia chiusa per un periodo superiore a 15 giorni?


Puo' costituire comportamento negligente una chiusura reiterata anche per fasce orarie?


Per rispondere a tali domande dobbiamo far riferimento agli articoli 113, 108 e 111 del Regio Decreto 27 Luglio 1934 ad avviso del quale viene disposta la "decadenza" dall'autorizzazione per una serie specifica di circostanze, e quindi accanto all'ipotesi del fallimento del farmacista o della società, per mancato pagamento dell'indennità, ed altri casi, vi è espressamente il caso di decadenza per "negligenza" e per "chiusura non autorizzata dal prefetto e protratta per oltre 15 giorni".


La negligenza del farmacista va di pari passo con i doveri previsti tra l'altro nel codice deontologico, mentre la prescrizione circa la chiusura non autorizzata va oltre il concetto di negligenza - soggettiva - ed attiene ad un dato oggettivo, ovvero la chiusura non autorizzata dall'esercizio, e cio' chiaramente nell'ottica di salvaguardare il servizio di dispensazione dei farmaci, e quindi il servizio pubblico in sé e per sé considerato, al di là del profilo soggettivo del farmacista, come invece accade per altre ipotesi come il fallimento e/o la negligenza.

In un recente caso analizzato dal TAR Milano, la chiusura della farmacia non era stata ritenuta elemento sufficiente per la disposizione di "decadenza" dell'autorizzazione in quanto l'apertura per fasce orarie sembrava sufficiente a comprovare l'attività del farmacista.


Di diverso avviso invece il Consiglio di Stato che nella recente pronuncia del 2022 ha richiesto la verifica dei corrispettivi giornalieri per comprovare l'effettività dell'apertura dell'esercizio, unitamente alla verifica dei verbali ispettivi della Agenzia della Tutela della salute del Comune.


La fonte del potere esercitato dall’amministrazione risiede nell’art. 113, primo comma, lett. d), del r.d. n. 1265 del 1934, il quale dispone che il farmacista decade dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo superiore a quindici giorni. Trattasi di una norma a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un’organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio.


La chiusura è stata comprovata dai verbali della pubblica autorità ed avallata dallo scarsissimo numero di transazioni fiscali giornaliere, il che ha costituito "prova" a carico del farmacista, responsabile di una chiusura non giustificata.





Tutte queste circostanze sono state comprovate dall’amministrazione attraverso l’unico strumento normativamente previsto per verificare l’operato delle farmacie autorizzate ed in esercizio, ex art. 111, RD 1265/1934 e art. 78, comma 1, l.r. 33/2009 e s.m., ossia la vigilanza ispettiva da parte del personale dell’ATS e la redazione di verbali che, in quanto redatti da pubblici ufficiali, fanno prova fino a querela di falso.

Ecco quindi il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di apertura, e/o di comportamento negligente, sono causa di "decadenza" dall'autorizzazione, con tutte le relative conseguenze anche sul piano economico.







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