top of page

FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

Assistenza legale in Diritto Farmaceutico

centinaia di casi svolti consultabili nel blog

chiedi assistenza legale ed esponi il tuo caso a

Studio Legale Angelini Lucarelli

Via Monte Velino 133 Avezzano (AQ)

© Copyright

Il diritto di recesso nelle società titolari di farmacia: due casi pratici per S.r.l. e S.a.s.

Aggiornamento: 30 lug

Il settore delle farmacie è stato interessato, negli ultimi anni, da una crescente diffusione delle gestioni societarie, dall’ingresso di investitori e da numerose operazioni di aggregazione, acquisizione e riorganizzazione.


In questo contesto possono emergere contrasti tra i soci sulla gestione dell’impresa, sulla vendita della farmacia, sull’ingresso di nuovi investitori, sulla distribuzione degli utili o sul futuro assetto societario.


Leggi pure:


Il socio che non condivida le decisioni della maggioranza, tuttavia, non può sempre abbandonare liberamente la società.



Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo e produce conseguenze differenti a seconda che la farmacia sia gestita, ad esempio, da una società a responsabilità limitata oppure da una società in accomandita semplice.


La società titolare di farmacia resta infatti soggetta alle regole proprie del tipo societario prescelto. A queste si aggiungono gli obblighi previsti dalla normativa farmaceutica, in particolare per quanto riguarda le incompatibilità dei soci, la direzione professionale della farmacia e la comunicazione delle variazioni della compagine sociale.


Il recesso non coincide con la vendita della quota

Prima di esaminare i due casi è necessario distinguere il recesso dalla cessione della partecipazione.

Con la cessione il socio trasferisce la propria quota a un altro socio o a un terzo, ricevendo il prezzo pattuito con l’acquirente. L’operazione presuppone quindi l’esistenza di un soggetto disponibile ad acquistare e deve rispettare gli eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni contenuti nello statuto.


Con il recesso, invece, il socio esercita un diritto potestativo nei confronti della società, facendo cessare il rapporto sociale limitatamente alla propria partecipazione e maturando il diritto alla sua liquidazione.


Leggi pure:


Il recesso non può essere utilizzato semplicemente perché il socio non è più interessato all’investimento o non va d’accordo con gli altri partecipanti. Occorre verificare la presenza di una causa prevista dalla legge o dal contratto sociale.


Caso 1 – Il recesso da una S.r.l. titolare di farmacia con tre soci


Immaginiamo una S.r.l. titolare di una farmacia composta da tre soci:

  • il socio A possiede il 40% del capitale;

  • il socio B possiede il 35%;

  • il socio C possiede il 25%.


Il socio A e il socio B intendono realizzare un’operazione di aggregazione con un gruppo proprietario di altre farmacie. Il progetto prevede una fusione della S.r.l. in un’altra società, con una significativa riorganizzazione dell’attività e dell’assetto proprietario.

Il socio C non condivide l’operazione e vota contro la deliberazione.


Ma Il socio di minoranza può recedere?

Nella S.r.l. il diritto di recesso è disciplinato dall’art. 2473 c.c.


Il socio può recedere nei casi individuati dall’atto costitutivo e, inderogabilmente, quando non abbia consentito a determinate decisioni particolarmente incisive, tra le quali rientrano la modifica del tipo o dell’oggetto sociale, (non ipotizzabile per le farmacie) la fusione o la scissione, il trasferimento della sede all’estero, la revoca dello stato di liquidazione e le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti attribuiti ai soci.


La modifica dei diritti attribuiti ai soci é il caso più frequente

Nel nostro esempio, se l’assemblea approva una fusione, il socio C che non abbia consentito alla decisione può, in linea generale, esercitare il diritto di recesso.


Leggi pure:


La semplice contrarietà a una decisione commerciale, invece, non è sufficiente.


Ad esempio, il socio non può normalmente recedere per il solo fatto che la maggioranza abbia deciso:

  • di cambiare il grossista farmaceutico;

  • di ristrutturare i locali;

  • di assumere un nuovo collaboratore;

  • di non distribuire integralmente gli utili;

  • di ampliare i servizi sanitari offerti dalla farmacia;

  • di modificare l’orario di apertura, nel rispetto della disciplina applicabile.


Queste decisioni possono generare un conflitto tra i soci, ma non fanno automaticamente sorgere il diritto di recesso.

L’importanza dello statuto


Prima di assumere qualsiasi iniziativa, il socio deve esaminare attentamente lo statuto della S.r.l.


L’art. 2473 c.c. consente infatti all’atto costitutivo di individuare ulteriori cause di recesso e di disciplinarne le modalità. Lo statuto di una società titolare di farmacia potrebbe riconoscere il diritto di uscita, per esempio, in caso di:

  • ingresso di un investitore esterno;

  • trasferimento del controllo societario;

  • cessione dell’azienda-farmacia;

  • revoca del socio dall’incarico di amministratore o di direttore della farmacia;

  • mancata distribuzione degli utili per un determinato numero di esercizi;

  • sopravvenienza di una situazione d’incompatibilità;

  • perdita di particolari requisiti professionali;

  • insanabile contrasto su decisioni espressamente individuate.


Tali clausole devono essere formulate con particolare precisione. Una generica previsione che consenta il recesso in presenza di un “disaccordo tra i soci” rischierebbe di generare incertezze applicative e controversie.


Ma Come deve essere esercitato il recesso

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dallo statuto.


È opportuno che la comunicazione:

  1. identifichi il socio recedente;

  2. indichi la partecipazione detenuta;

  3. richiami la deliberazione o la clausola statutaria sulla quale si fonda il recesso;

  4. precisi che il socio non ha consentito alla decisione;

  5. manifesti in modo inequivoco la volontà di recedere;

  6. richieda la determinazione e il rimborso del valore della partecipazione.


La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio: produce i suoi effetti quando perviene alla società, secondo la disciplina e le condizioni applicabili.


Per ragioni probatorie dovrebbe essere trasmessa mediante un mezzo che consenta di dimostrare con certezza la data di ricezione, come la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo conto delle disposizioni contenute nello statuto.


Quanto deve ricevere il socio recedente?


Il socio ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.


Nel caso di una società titolare di farmacia, la valutazione non può essere limitata al capitale sociale o al valore contabile della quota.


Devono essere esaminati, tra gli altri elementi:

  • la redditività storica e prospettica della farmacia;

  • il fatturato derivante dal Servizio sanitario nazionale;

  • i ricavi da farmaci, parafarmaco, cosmetica e servizi;

  • l’avviamento commerciale;

  • la posizione e il bacino di utenza della sede;

  • i locali di esercizio e le condizioni del contratto di locazione;

  • il personale dipendente;

  • il magazzino;

  • i debiti finanziari e commerciali;

  • gli investimenti programmati;

  • i rischi fiscali, lavoristici e regolatori;

  • l’eventuale appartenenza a una rete o a un gruppo;

  • la capacità della farmacia di produrre flussi economici futuri.


La quota del 25% non deve quindi essere liquidata moltiplicando automaticamente il capitale nominale per la percentuale detenuta.

Se, ad esempio, il capitale sociale fosse pari a 20.000 euro, ciò non significherebbe che il socio C debba ricevere soltanto 5.000 euro. Il valore economico della farmacia potrebbe essere sensibilmente superiore al capitale iscritto in bilancio.


Cosa accade se le parti non concordano sul valore?


In caso di disaccordo, la determinazione è

affidata a un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente.


La relazione dell’esperto dovrà ricostruire il valore della partecipazione sulla base della situazione effettiva della società e dell’impresa farmaceutica. In tale fase può rendersi necessario un esame coordinato di elementi societari, aziendali, contabili e regolatori.

Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso.


La partecipazione può essere acquistata dagli altri soci in proporzione alle rispettive quote

oppure da un terzo concordemente individuato.


Se ciò non avviene, il rimborso può essere effettuato utilizzando riserve disponibili o, nei casi consentiti, mediante riduzione del capitale sociale.


Qualora il rimborso non possa essere effettuato neppure attraverso la riduzione del capitale, la società può essere posta in liquidazione.


La società può impedire il recesso?


L’art. 2473 c.c. prevede che il recesso non possa essere esercitato, oppure perda efficacia, quando la società revochi la deliberazione che lo legittima o deliberi lo scioglimento.


Nel nostro esempio, se la società rinuncia alla fusione e revoca la relativa deliberazione, il presupposto del recesso può venire meno.

Occorre quindi distinguere:

  • la validità della dichiarazione trasmessa dal socio;

  • la permanenza della causa che legittimava il recesso;

  • l’effettivo perfezionamento del procedimento di liquidazione.


Gli adempimenti farmaceutici conseguenti al recesso di un socio in una farmacia Srl


La cessazione della partecipazione modifica la compagine della società titolare della farmacia.

Questa variazione non deve essere gestita soltanto sul piano civilistico e presso il Registro delle imprese. La disciplina di settore prevede specifici obblighi di comunicazione alle autorità e agli organismi competenti.


Leggi pure:


Lo statuto della società e le successive variazioni, comprese quelle relative alla compagine sociale, devono essere comunicati entro sessanta giorni ai soggetti indicati dall’art. 8 della legge n. 362 del 1991.


È inoltre necessario verificare tra le altre cose:

  • la permanenza dei requisiti della società titolare;

  • l’assenza di incompatibilità in capo ai soci rimasti o all’eventuale nuovo socio;

  • la continuità della direzione della farmacia;

  • la necessità di aggiornare il provvedimento amministrativo o la documentazione depositata presso l’autorità sanitaria territorialmente competente.


Il recesso del socio non determina automaticamente il trasferimento della titolarità della farmacia, che rimane in capo alla società. Cambia, però, la composizione soggettiva della società titolare e tale variazione deve essere correttamente formalizzata e comunicata.


Caso 2 – Il recesso del socio accomandante da una S.a.s. titolare di farmacia


Consideriamo ora una farmacia gestita da una società in accomandita semplice composta da:


  • un socio accomandatario, farmacista e amministratore della società;

  • un socio accomandante, titolare del 40% della partecipazione economica.


Il socio accomandante non partecipa all’amministrazione, ma ha conferito capitale nell’impresa. Dopo alcuni anni ritiene che la gestione sia poco trasparente, contesta la mancata distribuzione degli utili e non condivide alcuni investimenti effettuati dall’accomandatario.


Il socio accomandante può recedere?


Le regole applicabili alla farmacia S.a.s.


Alla società in accomandita semplice si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative alla società in nome collettivo e, attraverso tale rinvio, le norme generali previste per le società di persone.


Il recesso è quindi disciplinato principalmente dall’art. 2285 c.c.

Ogni socio, compreso l’accomandante, può recedere:

  • quando la società è contratta a tempo indeterminato;

  • quando è costituita per tutta la vita di uno dei soci;

  • nei casi previsti dal contratto sociale;

  • quando sussiste una giusta causa.


Leggi pure:


La qualifica di accomandante non priva il socio del diritto di recesso. Cambiano, tuttavia, i presupposti rispetto alla S.r.l.


Farmacia S.a.s. a tempo indeterminato


Se il contratto sociale non prevede un termine finale oppure la durata è sostanzialmente collegata all’intera vita di uno dei soci, l’accomandante può recedere senza dover dimostrare una giusta causa.


In questo caso deve comunicare il recesso agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non produce pertanto, di regola, effetti immediati. Il rapporto sociale si scioglie nei confronti del socio allo scadere del periodo di preavviso.


La comunicazione dovrebbe essere inviata sia alla società sia personalmente a tutti gli altri soci, con modalità idonee a provarne il ricevimento.


Farmacia S.a.s. a tempo determinato


Se la società è costituita fino a una data precisa, l’accomandante non può uscire liberamente prima della scadenza.

Il recesso anticipato è possibile soltanto:

  • nei casi previsti dal contratto sociale;

  • in presenza di una giusta causa.

Il semplice desiderio di recuperare il capitale investito o il deterioramento dei rapporti personali non costituiscono necessariamente una giusta causa.


Cosa può costituire giusta causa?

La giusta causa deve consistere in una situazione sufficientemente grave da rendere non esigibile la prosecuzione del rapporto sociale.




In una S.a.s. titolare di farmacia possono assumere rilievo, a seconda delle circostanze:

  • gravi e ripetute violazioni del contratto sociale;

  • occultamento della contabilità o rifiuto ingiustificato di fornire informazioni;

  • utilizzo di risorse della società per finalità personali;

  • irregolarità gestionali rilevanti;

  • violazioni della disciplina farmaceutica capaci di esporre la società a sanzioni o alla perdita della titolarità;

  • operazioni in conflitto d’interessi;

  • sistematica esclusione del socio dai diritti di controllo riconosciuti dalla legge;

  • perdita del rapporto fiduciario determinata da comportamenti oggettivamente gravi;

  • sopravvenienza di una causa d’incompatibilità non rimossa;

  • condotte dell’accomandatario che mettano seriamente a rischio la continuità della farmacia.


Non ogni inadempimento, però, integra automaticamente una giusta causa. La gravità deve essere valutata concretamente tenendo conto del contratto sociale, della condotta delle parti e delle conseguenze prodotte sulla società.


La mancata distribuzione degli utili, considerata isolatamente, non costituisce necessariamente una giusta causa, soprattutto quando gli utili siano legittimamente destinati a riserve, investimenti o copertura di perdite.

Diversa potrebbe essere la situazione in cui l’accomandatario occulti utili effettivamente prodotti, alteri la contabilità o utilizzi la società per trasferire risorse a proprio vantaggio.



Il diritto di controllo dell’accomandante nella farmacia SaS


Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, salvo il rilascio di una procura speciale per singoli affari.

Il divieto di immistione non significa però che egli debba rimanere completamente estraneo alla conoscenza dell’andamento della società.


L’accomandante ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e può controllarne l’esattezza consultando libri e altri documenti della società.

Il mancato rispetto di tali diritti può diventare rilevante nella valutazione di un eventuale recesso per giusta causa.


L’accomandante deve tuttavia evitare che l’attività di controllo si trasformi nell’esercizio concreto di poteri gestori.

La violazione del divieto di immistione può comportare conseguenze particolarmente gravi, compresa la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per le obbligazioni sociali.


Come si esercita il recesso nella farmacia S.a.s.


La comunicazione dovrebbe indicare:

  • i dati del socio accomandante;

  • gli estremi della società;

  • il fondamento del recesso;

  • l’eventuale clausola del contratto sociale invocata;

  • i fatti che integrano la giusta causa, quando necessaria;

  • la data dalla quale si ritiene efficace lo scioglimento del rapporto;

  • la richiesta di liquidazione della quota.




Se il recesso è esercitato per giusta causa, è opportuno descrivere in modo circostanziato i fatti e allegare la documentazione disponibile.

Una dichiarazione generica, fondata su una semplice “perdita di fiducia”, può risultare insufficiente se non è accompagnata dall’indicazione dei comportamenti concreti imputati agli altri soci.


Come viene liquidata la quota dell’accomandante?

La liquidazione è regolata dall’art. 2289 c.c.

Il socio uscente ha diritto soltanto a una somma di denaro corrispondente al valore della propria quota. Non può pretendere l’attribuzione materiale di una parte dei beni sociali, del magazzino o dell’azienda-farmacia.


Il valore deve essere determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.


Anche in questo caso, la valutazione deve considerare il valore economico effettivo dell’impresa e non soltanto i dati contabili.


Se vi sono operazioni ancora in corso, il socio uscente partecipa agli utili e alle perdite derivanti da tali operazioni.

Il pagamento della quota deve essere eseguito entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, salvo il caso particolare in cui lo scioglimento dipenda dalla richiesta di un creditore particolare del socio.


Punto critico, farmacia sas, socio uscente resta responsabile dei debiti?


Il socio accomandante risponde normalmente delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, purché non abbia violato il divieto di immistione e il conferimento sia stato eseguito.


L’uscita dalla società non cancella, tuttavia, le eventuali responsabilità già maturate.


È inoltre necessario rendere opponibile ai terzi la modifica del rapporto sociale mediante gli adempimenti pubblicitari prescritti. La variazione deve essere iscritta nel Registro delle imprese e comunicata anche alle autorità competenti per il settore farmaceutico.


Cosa accade se nella Farmacia

S.a.s. rimane un solo accomandatario?


La S.a.s. deve conservare entrambe le categorie di soci: almeno un accomandatario e almeno un accomandante.


Se, a seguito del recesso, viene meno una delle due categorie, la società si scioglie se la categoria mancante non viene ricostituita entro sei mesi.


Nel nostro caso, se il socio recedente fosse l’unico accomandante, la società avrebbe quindi sei mesi per far entrare un nuovo accomandante o per trasformarsi in un altro tipo societario.


Durante tale periodo, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione. Se invece rimane l’accomandatario ma manca l’unico accomandante, l’accomandatario può continuare a gestire la società nel periodo necessario alla ricostituzione della categoria mancante.



Per una società titolare di farmacia, questa circostanza richiede particolare attenzione: oltre agli effetti societari, devono essere garantite la continuità della titolarità, la direzione professionale e la regolare gestione dell’esercizio.



Le principali differenze tra i due casi di recesso nella farmacia con modello Srl e Sas


Nella S.r.l. il diritto di recesso è collegato principalmente a determinate decisioni della società, alle ipotesi previste dall’art. 2473 c.c. e alle eventuali clausole statutarie.


Nella S.a.s., invece, il socio può recedere liberamente quando la società è a tempo indeterminato, con almeno tre mesi di preavviso; se la società è a tempo determinato, deve normalmente dimostrare una giusta causa o richiamare una specifica previsione del contratto sociale.


Anche i criteri e i tempi di liquidazione sono differenti:


  • nella S.r.l. il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso;

  • nella S.a.s. la quota deve essere liquidata entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale;

  • nella S.r.l. la legge prevede un procedimento articolato che coinvolge gli altri soci, eventuali terzi, le riserve e, se necessario, la riduzione del capitale;

  • nella S.a.s. il socio uscente diventa titolare di un credito alla liquidazione della quota nei confronti della società.


Conclusioni


Nelle società titolari di farmacia il diritto di recesso si colloca all’incrocio tra diritto societario e disciplina farmaceutica.


Sul piano farmaceutico, la variazione della compagine sociale deve essere comunicata entro sessanta giorni agli organismi indicati dall’art. 8, comma 2, della legge n. 362/1991, oltre al fatto che nelle Srl la direzione é riservata solo ai farmacisti.


Il socio non deve limitarsi a chiedersi se possa abbandonare la società.


Deve verificare tra l’altro

  • quale sia il tipo societario;

  • quale durata sia prevista;

  • cosa dispongano lo statuto o i patti sociali;

  • se ricorra una causa legale o convenzionale di recesso;

  • quale sia il valore effettivo della partecipazione;

  • quali conseguenze l’uscita produca sulla struttura della società;

  • quali comunicazioni debbano essere effettuate alle autorità del settore.


Il caso della S.r.l. con tre soci mostra come il recesso possa tutelare la minoranza di fronte a operazioni che modificano profondamente l’investimento, ma non possa essere invocato per ogni contrasto gestionale.


Il caso della S.a.s. dimostra invece che il socio accomandante, pur non amministrando la farmacia, non è necessariamente vincolato per sempre alla società. La possibilità di uscita dipende però dalla durata della società, dalle clausole del contratto sociale e, nei casi più delicati, dalla concreta sussistenza di una giusta causa.


In entrambe le ipotesi, una dichiarazione di recesso formulata senza aver preventivamente verificato i presupposti può determinare un contenzioso sul diritto all’uscita e sul valore della quota. Una corretta impostazione dello statuto e dei patti sociali rappresenta pertanto il primo strumento per prevenire conflitti e tutelare, insieme, il socio uscente e la continuità dell’impresa farmaceutica.


Possiamo concludere affermando che scelta del modello societario ha implicazioni determinati anche nella fase conclusiva dei rapporti.





Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv. Aldo Lucarelli

 
 
 

Commenti


Diritto Farmaceutico

il mondo legale on line della Farmacia e dei  Farmacisti

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto. Possono contenere opinioni dell'autore

Modulo di iscrizione

Il tuo modulo è stato inviato!

Avv. Aldo Lucarelli  Via Monte Velino 133, Avezzano (AQ) p.iva 01724970668

086321520 - 3392366541

  • Facebook

©2022 di Farma Diritto. Creato con Wix.com

bottom of page